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SALVATORE MUZZI


IN SERVIZIO FORESTALE ATTRAVERSO I SECOLI

VI puntata gennaio-febbraio 1976


Entrata a far parte del novero delle grandi nazioni europee solo dopo il 1870, l'Italia promuoveva ogni attività intesa ad affrettare l' adeguamento della sua struttura al nuovo rango assunto, e quindi, anche nel campo forestale aspirava a raggiungere una certa elevazione, Fu così deciso, con il R.D. 21 giugno 1869, di inviare in Francia (Nancy) e in Germania (Tharand e Münden), per l'anno scolastico 1869-70, tre Ufficiali Forestali «allo scopo di provvedere, con tutti i mezzi possibili, alla maggiore istruzione degli Ufficiali stessi » assistendo alle lezioni impartite negli Istituti forestali di quegli StatI. Anche per l'anno scolastico 1872-73, con R.D. 29 settembre 1872 furono inviati, per gli stessi scopi, due Ufficiali Forestali (G. Ciucci e V. Perona) in Germania e precisamente il primo presso l'Accademia Forestale di Münden, nell'Hannover, e il secondo presso quella di Tharand, in Sassonia.

Nel frattempo, con D.M. 22 gennaio 1870, fu stabilito il regolamento per gli esami di avanzamento del personale dell'Amministrazione Forestale. Le promozioni dovevano esser fatte metà per anzianità e metà per merito mediante concorso. Presso l'Istituto di Vallombrosa, alla fine del primo anno scolastico, l’8 settembre 1870, si svolsero gli esami a cui parteciparono 38 alunni. La Commissione esaminatrice, constatati i buoni risultati ottenuti dall’impianto dell'Istituto e il suo buon avviamento, nella sua relazione così concludeva: « Per quanto è dato giudicare dal complesso delle prove, la Commissione si è formata un criterio assai favorevole dell'avviamento dato alla novella istituzione della Scuola Forestale Italiana e fermamente crede che sia chiamata a prosperare ed a ridonar vita alla scienza silvana, purtroppo fra noi finora trascurata ».

In seguito alla legge 20 giugno 1871, n. 283, con la quale fu affidata all'Amministrazione forestale la gestione tecnica ed economica delle foreste demaniali dichiarate inalienabili, sorse la necessità di una migliore selezione del personale della carriera superiore, in considerazione del fatto che, fino allora, il personale stesso aveva esercitato quasi esclusivamente attribuzioni di polizia forestale(1); mentre, con la nuova legge, a tali attribuzioni si dovevano unire anche quelle di amministratori di notevoli complessi boscati, che comportavano la tutela di interessi di grande rilevanza. Il Consiglio Forestale rilevò, inoltre, che Il sistema in vigore per le promozioni metà ad anzianità e metà per merito attraverso concorso, non dava compenso alcuno alla diligenza, alla abnegazione, ai servizi prestati in via straordinaria. Parve questa una grave lacuna, specie per una Amministrazione come quella forestale, nella quale si doveva tener conto di molte altre doti individuali, quali la fermezza, lo zelo, l’onestà nel tutelare e dIfendere le proprietà demaniali e la piena osservanza delle leggi, tanto più che, specialmente nelle provincie meridionali, il personale di ogni grado era spesso chiamato a rendere servizi importantissimi alla pubblica sicurezza. D'altra parte, il Consiglio Forestale osservò che non era raro il caso che, una volta entrati nell'Amministrazione, si abbandonasse ogni studio e si finisse di dimenticare ciò che si era appreso, specialmente dopo che le ammissioni alla carriera superiore rendevano obbligatoria la provenienza dallo Istituto di Vallombrosa. Così, la proposta del Consiglio Forestale, con il parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato, fu convertita nel R.D. 30 dicembre 1871, n. 624, il quale stabiliva che l'ammissione e i successivi avanzamenti nella suddetta carriera dovevano essere così regolati: a) i posti di Capo-guardia erano riservati agli alunni ordinari dell'Istituto di Vallombrosa; b) i posti di guardia generale erano conferiti metà per anzianità e metà per merito a mezzo di esame di concorso tra Capi-guardia; e) ai posti di Ispettore di 2 classe si perveniva per merito ed a scelta del Ministero fra guardia generali. La nomina aveva luogo in seguito ad esperimento da farsi per mezzo di una reggenza di un ripartimento forestale della durata di un anno; d) ai posti di Ispettore di I classe si perveniva per anzianità da quelli di Ispettore di 2 classe; e) ai posti di Ispettore Generale veniva provveduto a scelta dal Ministero fra gli Ispettori di la classe e i componenti del Consiglio Forestale(2).

Con R.D. 17 aprile 1874, n. 1931, i ruoli organici del personale forestale furono modificati nel numero dei posti e nelle denominazioni. Il personale veniva così ripartito: Ispettori di prima classe n. 6, di seconda classe n. 12, di terza classe n. 20; Sotto-Ispettori: di prima classe n. 40, di seconda classe n. 80, di terza classe n. 125. Brigadieri n. 50 (di cui 23 a cavallo); Guardie n. 510 (di cui 143 a cavallo). L'art. 2 del R.D. prescriveva che ai posti di Sotto-Ispettore di 3 classe potevano pervenire soltanto gli Alunni ordinari dell'IstitUto forestale di Vallombrosa o i Brigadieri e le Guardie che avessero meritato speciali considerazioni per essere ammessi al predetto Istituto. L'art. 9 dello stesso R.D. modificava i distintivi di grado nelle uniformi degli Ispettori e dei Brigadieri e stabiliva l'uso del cappotto per i Brigadieri e le Guardie a cavallo. Con successivo R.D. 8 giugno 1874, n. 1993, la ritenuta mensile sugli stipendi degli Uffiziali forestali per massa vestiario veniva fissata da un massimo di L. 15 ad un minimo di L. 5, a seconda dei gradi. L'uso della uniforme in servizio era, a quei tempi, una prescrizione molto importante, da cui non era consentito derogare. Per una completa visione retrospettiva e per l'obbiettività dell'indagine storica può essere interessante conoscere il testo della circolare ministeriale n. 201 del 30 settembre 1874, che si riporta in nota(3).

Dal 1871 al 1876, le circoscrizioni territoriali dei Ripartimenti e dei Distretti subirono diverse variazioni, mentre si verificarono numerosi i tramutamenti di sede del personale. L'Amministrazione forestale tendeva a migliorare il proprio ordinamento e a distribuire, per quanto possibile, in modo più razionale 11 personale sul territorio nazionale. Ma, queste direttive trovarono un serio, insormontabile ostacolo nelle diverse leggi forestali che ancora vigevano nei territori degli ex Stati italiani. Si era quindi determinata l'anacronistica situazione che una stessa materia era diversamente regolata secondo che trattavasi di una o di altra provincia del medesimo Stato. Tutto questo, mentre creava non lievi difficoltà nell'insegnamento della legislazione forestale presso l'Istituto di Vallombrosa rendeva pressochè inattuabili i trasferimenti di personale (particolarmente quelli degli Ufficiali) da una ad altra regione per le differenti leggi in materia silvana.

Finalmente, dopo l'elaborazione ai cinque progetti di una nuova legge forestale nazionale il sesto progetto, presentato alla Camera dei Deputati il 22 gennaIo 1877 dal Ministro dell'Agricoltura, industria e commercio, On. Maiorana-Calatabiano, ebbe la fortuna di essere discusso ed approvato dai due rami del Parlamento e diventò legge, che ha la data del 20 giugno 1877, n. 3917. Cosi, anche in materia forestale, l'Italia aveva una legge unitaria, che poneva termine ad una situazione contingente che, per il suo troppo dilungarsi era diventata in certo modo deleteria e si ripercuoteva negativamente sui servizi affidati ai Corpo Forestale. Considereremo questa nuova legge, per presente elaborato, soltanto nei riguardi delle funzioni e delle attribuzioni che essa conferiva al personale forestale. Tali funzioni si potevano distinguere in tecniche, amministrative e dI polizia. Per rimanere nel tema accenneremo s01tanto alle funzioni di polizia, le quali avevano riscontro nel Titolo III (Disposizioni penali e di Polizia forestale) della Legge stessa e negli articoli dal 40 al 47 del relativo Regolamento (RD. lO febbraIo 1878, n. 4293). Ma, una innovazione di un certo interesse, contemplata dalla legge, era quella che affidava al Comitato forestale, in seno a ciascun Consiglio Provinciale, l’incarico della organizzazione del personale di custodia (art. 26 della legge 50 del Regolamento). Venivano, in tal modo, create le guardie forestali provinciali (personale di custodia). Con R.D. 16 giugno 1878; n. 4488, si procedeva alla modifica dell' art. 50 del predetto Regolamento nel senso che la nomina delle guardie provinciali spettava al Prefetto della Provincia, udito l'avviso del Comitato Forestale.

Il Titolo IV della legge stabiliva (art. 26) che le spese per il mantenimento degli Ufficiali e sorveglianti forestali erano a carico dello Stato; quelle del solo personale ai custodia, fino a due terzi, a carico dei Comuni interessati e il resto della Provincia. Le Guardie Forestali (articolo 27) erano equiparate alle guardie doganali, mentre (art. 28) gli Agenti Forestali, cIoè tanto gli Ufficiali e sorveglianti forestali governativi, quanto le guardie forestali provinciali, erano considerati come Ufficiali di Polizia giudiziaria ai sensi del Codice dI P.P. e della Legge di pubblica sicurezza dell'epoca(4).

Ma la legge forestale del 1877 (che, sebbene ebbe una laboriosa gestazione, non fu forestale nel senso rigoroso della parola, ma informata a criteri idrogeologici(5); tuttavia la sua promulgazione ebbe il merito di abolire tutte le leggi preesistenti in materia silvana, la quale veniva così regolata da una legge unitaria), la legge del 1187, con l'istituzione del personale di custodia Provinciale ebbe una notevole ripercussione nell'ordinamento dell'Amministrazione. Con R.D. 20 dicembre 1877, n. 4289, i ruoli organici del personale subirono una contrazione sensibile (il personale delle categorie superiori da 378 unità passò a 278 unità; i brigadieri e le guardie da 500 furono ridotti a 215 unità e destinate esclusivamente al servizio di sorveglianza delle foreste demaniali); il personale in eccedenza fu collocato in disponibilità e coloro che, appartenendo ad una classe superore, dovevano essere passati ad una inferiore, conservarono li titolo della classe primitiva, a titolo onorifico.

Sempre in applicazione della legge del 1877 e del suo Regolamento, con circolare ministeriale del 5 marzo 1878, n. 223, veniva raccomandato ai Prefetti e alle Ispezioni forestali l'organizzazione del personale di custodia e particolarmente di proporzionare il numero degli Agenti alla estensione dei boschi da vigilare; di adattare la misura degli stipendi alle condizioni economiche delle rispettive province, affinché la moralità del servizio rimanesse assicurata; e di scegliere individui forniti di una adeguata cultura generale(6).

Con R.D. 5 gennaio 1879, n. 4695 veniva approvata la nuova tabella descrittiva della divisa del personale dell' Amministrazione Forestale dello Stato e del personale di custodia, stipendiato dalle Province e dai Comuni. La nuova tabella prescriveva la divisa di piccola tenuta (obbligatoria per tutti) e quella di gran tenuta (per i soli Ufficiali e facoltativa). La divisa era obbligatoria anche per il Direttore e per i professori del R. Istituto di Vallombrosa gli Alunni dovevano vestire la divisa del taglio dà Sottufficiale con i fregi e alamari da Ufficiale. I Brigadieri e le Guardie provinciali avevano divise con numerose modificazioni per non confonderli con il personale statale.

Con l'istituzione de1 R. Istituto Forestale di Vallombrosa, i cui programmi d'insegnamento andavano via via perfezionandosi, venne risolto in certo modo i problema della Istruzione tecnico-professionale dei giovani che sarebbero stati, dopo un triennio di studi, immessi nei ruoli del personale superiore dell'Amministrazione statale. Rimaneva però insoluto quello della istruzione dei Sottufficiali e delle Guardie statali e provincialI. Si trattava di un problema di una certa importanza, perché occorreva mettere questi agenti in condizioni di disimpegnare nelle migliori condizioni il servizio previsto dalle disposizioni legislative. Il personale di sorveglianza e custodia non aveva, a quell'epoca, una specifica preparazione non possedeva neppure una certa cultura generale su cui poter innestare un'adatta cultura professionale. Ad eccezione di casi particolari, in genere sapeva soltanto leggere e scrivere. Anche fisicamente, non sempre era idoneo al servIzio in montagna(7). Gli organi centrali avevano già fissato la loro attenzione su questa grave deficienza e studiavano il modo di potervi rimediare. L'idea di istituire una scuola per le guardie forestali cominciò allora ad essere ventilata; ma non era facile, per le ristrettezze finanziarie in cui versava l'Amministrazione, sostenere le spese per un edificio adatto, per attrezzarlo convenientemente in tutti i servizi indispensabili, per destinarvi il personale necessario per l'insegnamento e per la disciplina. Tuttavia ai primI del 1880 fu indetto un corso d'istruzione teorico-pratico sui rimboschimenti presso l’Istituto di ValI ombrosa, fruendo delle attrezzature dell'Istituto stesso. Il corso della durata di tre mesi, ebbe inizio il 1° marzo 1880 e fu frequentato da 19 guardie forestali, tra governative e provinciali. Il risultato del corso fu soddisfacente e le guardie che vi parteciparono ebbero uno speciale encomio, sia per il profitto che seppero trarre che per l'ottima condotta dimostrata. Fu possibile ripetere il corso soltanto nel 1884, nella speranza di poterlo far svolgere anche nei successivi anni; purtroppo questo programma non venne poi realizzato, forse per ragioni di economia o per altri motivi.

Un altro provvedimento ministeriale, che ebbe notevoli e benefiche ripercussioni sul servizio, fu quello preso con il Decreto ministeriale del 3 agosto 1881 con cui il territorio nazionale fu ripartito in sei Compartimenti forestali, per regolare in modo costante i giri di servizio degli Ispettori Superiori Forestali (il massimo grado della gerarchia forestale contemplato nei ruoli approvati con R.D. 17 aprile 1874, n. 1931). In base al disposto dell'art. 2 del suddetto Decreto, il Ministro, al principio di ogni anno, con apposita determinazione, assegnava a ciascun Ispettore Superiore uno dei suddetti Compartimenti, con l'obbligo dI compiervi il giro di servizio annuale. Indipendentemente da tali giri di servizio, gli Ispettori Superiori potevano essere incaricati (art. 3) di sopraluoghi e missioni straordinarie, anche nelle province non comprese nel ruolo della ordinaria loro ispezione.

Con Decreto ministeriale del 4 novembre 1879 venne approvato Il nuovo testo delle Istruzioni per l'Amministrazione Forestale, che, tra l'altro, contemplavano le seguenti 1 disposizioni relative al suo ordinamento: il territorio nazionale, per il servizio forestale, veniva suddiviso in 32 Ripartimenti in cui erano distribuiti 162 Distretti. Il numero dei Distretti per ogni Ripartimento era maggiore o minore secondo la maggiore o minore quantità ed importanza dei boschi e terreni vincolati e dei boschi demaniali in esso esistenti. L'Amministrazione Forestale era divisa in parte direttiva e in parte esecutiva. La parte direttiva era costituita dalla Sezione Forestale in seno al Consiglio dell'Agricoltura, dalla Divisione che trattava gli affari forestali dai tre Ispettori Superio che prestavano servizio al Ministero. La parte esecutiva era affidata agli Ispettori ripartimentali, ai sotto ispettori, ai sottufficiali e alle guardie forestali governative, alle guardie forestali provinciali.

Circa i rapporti disciplinari tra il personale, le Istruzioni medesime disponevano che tutti gli appartenenti all'Amministrazione Forestale dovessero osservare la più rigorosa disciplina gerarchica, « come in qualunque altro Corpo di forza pubblica ». Era vIetato al personale, nel ripartimento di servizio, di fare traffico di legame sia per conto proprio, che per conto di altri nè partecipare a qualsiasi industria per la quale fosse occorso combustibile o altro prodotto boschivo, sotto pena della sospensione fino a sei mesi per la prima volta, salve ulteriori misure di rigore In caso di recidiva (art. 109). Gli UfficialI ed agenti non potevano, sotto pena della sospensione estensibile a sei mesi, esercitare altro impiego, professione od arte, nè accettare alcun incarico nè occupazione temporanea, per lavori estranei all'ordinario loro servizio, senza un espresso permesso del Ministero (art. 98 e 109). Nessun Agente forestale poteva, sotto pena della sospensione fino a sei mesi, esigere o accettare da privati, per causa di servizio forestale, alloggio, vitto, compensi o regali (art. 99). Il personale che avesse trascurato di accertare una contravvenzione commessa e della quale avesse avuto notizia, sarebbe stato punito per la prima volta con la sospensione fino ad un mese dall'ufficio e dallo stipendio e se recidivo, con la stessa pena fino a sei mesi, salva l'azione penale in caso di dolo. Le Istruzioni prescrivevano anche le Principali attribuzioni di ciascun grado gerarchico(8), Per i brigadieri e le guardie provinciali l'art. 50 del Regolamento 10 febbraio 1878, n. 4293, stabiliva che i Comitati forestali dovessero provvedere, per ogni rispettiva provincia, mediante speciali norme, a la disciplina delle guardie forestali; queste particolari norme (modellate su quelle che vigevano per le guardIe statali) dovevano essere sottoposte all'approvazione del Ministero.

(continua)


(1) L’art. 6 – Alleg. B. della Legge 20 marzo 1865, n. 2248 sulla pubblica sicurezza, stabiliva: “Sono Agenti di P.S. i Carabinieri reali, le Guardie di pubblica sicurezza, le Guardie Forestali, municipali e campestri.”

(2) Il R.D. 25 agosto 1867, n. 3896, che approvava l’organico del Corpo Forestale disponeva che glil Ufficiali forestali (Ispettori Generali, Ispettori, Guardie-generali, e Capi Guardie) erano nominati per Decreto Reale; mentre gli Alunni, i Brigadieri e le Guardie forestali per decreto del Ministro.

L’organico del personale in servizio attivo era il seguente: 3 Ispettori Generali, 15 Ispettori di 1 classe, 25 Ispettori di 2 classe, 120 Guardie Generali, 155 Capi-Guardie, 60 Alunni, 40 Brigadieri, 460 Guardie.

Il medesimo R.D. determinava la composizione del Consiglio Forestale in questo modo: Ministro-Presidente, 1 Direttore Capo di Divisione, 3 Ispettori Generali forestali, 1 professore di materie forestali, 1 professore di diritto, 1 Ispettore Forestale.

Con R.D. 2 maggio 1872, n. 829, fu istituito un Consiglio di Agricoltura su tre Sezioni, di cui la seconda per la parte forestale. Il Consiglio era presieduto dal Ministro, ciascuna Sezione da un vice-presidente. Il Consiglio stesso veniva consultato, per la parte forestale, sui disegni di legge intorno alla caccia o al regime forestale, sui progetti di inchieste forestali, su tutte quelle altre materie per le quali da leggi e da decreti speciali sarebbe richiesto l’avviso del disciolto Consiglio Forestale. L’art. 7 stabiliva che la Sezione Forestale aveva il Comitato nel modo stabilito dal precedente R. D. 25-8-1867, n. 3896.

(3) “Taluni Ufficiali forestali si fan lecito recarsi in servizio senza indossare la propria divisa uniforme e taluni brigadieri e guardie vestono abitualmente da borghese col tacito od esplicito consenso dei propri superiori immediati che non si curano di richiamarli a dovere. L’uso della divisa uniforme, che per gli agenti di bassa forza (brigadiere e guardie) è obbligatoria sempre, e per gli ufficiali soltanto quando sono nell’esercizio delle proprie funzioni, è imposto da tutte le vigenti leggi forestali affinché gli agenti abbiano ad esser riconosciuti nella loro qualità; esso inoltre giova a tener vivo il sentimento del dovere e della disciplina, ed influisce a render più osservato dal pubblico, regola con cautela le proprie azioni ed esegue strettamente il proprio dovere. Il Ministero perciò esige che le disposizioni relative all’uso della divisa uniforme siano strettamente osservate, e nel mentre rammenta ai Signori Ispettori le disposizioni dell’art. 129 delle istruzioni, dichiara che terrà loro conto delle cure che spiegheranno per evitare il segnalato abuso, e per punire la negligenza dei propri subordinati, valendosi della facoltà loro concessa dell’art. 14 delle Istruzioni medesime”.

(4) La legge di pubblica sicurezza che entrò in vigore subito dopo era quella del 21 dicembre 1890, n. 7321, la quale non si occupava degli Ufficiali di Polizia Giudiziaria, ma soltanto degli Ufficiali e Agenti di P.S:, tra i quali all’art. 18 annoverava anche le Guardie forestali. Però il codice di P.P. allora in vigore, all’art. 57 n. 1 dichiarava Ufficiali di Polizia Giudiziari tutti gli Agenti di P.S.

(5) Cfr. : Muzzi S. – Dalla Legge forestale del 1877 alle odierne direttive di economia montana. “L’Italia Forestale e Montana” n. 6, 1955.

(6) Come si vedrà, quest’ultima raccomandazione non fu quasi mai tenuta in considerazione.

(7) Per la nomina a Guardia forestale governativa, occorreva: 1 atto di nascita comprovante l’età non minore di 21 né maggiore di 32 (35 se ex militari e 38 anni se sottufficiali dell’Esercito con 12 anni di servizio); certificato di buona condotta e di adempimento all’obbligo di leva; certificato di sana e robusta costituzione; un atto di cauzione di persona solvibile che garantisse il valore delle armi fornite alla guardia; l’attestato di un Ufficiale forestale da cui risultasse che l’aspirante era in possesso di una capacità sufficiente per il disimpegno del servizio di Guardia; una dichiarazione dell’aspirante per l’accettazione di qualsiasi residenza che gli fosse assegnata dall’Amministrazione.

(8) Per soddisfare l’interesse del lettore, si riportano le principali attribuzioni che allora erano conferite al più alto grado gerarchico: Ispettore Superiore – partecipava ai lavori del Consiglio Forestale; espletava tutti quei particolari incarichi che gli potevano essere affidati dl Ministero; eseguiva un giro annuale d’ispezione in uno dei sei Compartimenti. In missione, l’Ispettore Superiore era investito di larghe facoltà per prendere, se del caso, tutte le più opportune disposizioni d’urgenza; poteva promuovere dal Prefetto della provincia l’adunanza del Comitato forestale; poteva ordinare verifiche di operazioni eseguite dagli Ufficiali forestali, qualora avesse dubitato che qualunque Ufficiale o Agente dalle funzioni e dallo stipendio fino a un mese e accordare congedi per 20 giorni in caso di urgenza; poteva affidare provvisoriamente ad un Ispettore le funzioni di un grado più elevato e sospendere perfino, momentaneamente, la esecuzione di provvedimenti emanati dal Ministero, rendendone immediatamente conto allo stesso Ministero (art. 18 e 105). Poiché, per la modesta mole di questo elaborato, non è possibile riportare le attribuzioni e gli obblighi di tutti i gradi gerarchici, si trascrivono i principali dovrei delle Guardie forestali statali. Essi erano: Osservare ed eseguire esattamente quanto prescrivevano la legge e i regolamenti forestali, le istruzioni di servizio e gli ordini dei superiori in tutto ciò che riguardava il servizio forestale di custodia e anche quelle operazioni tecniche di cui potevano essere incaricate (art. 72); di percorre giornalmente i boschi vincolati o quelli demaniali loro assegnati, ed occorrendo anche di notte, onde impedire qualsiasi contravvenzione forestale (art. 71); di scoprire, con i mezzi che la legge concedeva, gli autori delle contravvenzioni, accertarle con processi verbali esatti e regolari, di accorrere con prontezza in caso di incendio boschivo, avvertendo subito il superiore immediato e facendo quanto era in loro potere per la pronta estinzione e circoscrizione del fuoco e per la scoperta degli autori dell’incendio; di informare il superiore diretto degli abusi più frequenti che si verificavano nei boschi posti sotto la loro custodia, notando anche la comparsa di insetti dannosi ai boschi, e ogni altro fatto meritevole di segnalazione (art. 78); di osservare rigorosamente le norme disciplinari, dimostrando zelo e fermezza nell’adempimento dei propri doveri, contegno decoroso, integrità inaccessibile a qualsiasi corruzione, condotta morigerata (art. 89).